|
|
 |
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
INVESTIGATORI
PRIVATI |
 |
PROCEDURA PER
OTTENERE
LA LICENZA DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI
Erogazione del servizio:
Tipologia dei provvedimenti di competenza della Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo :
1. Rilascio dell'autorizzazione che consente di eseguire investigazioni,
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati;
2. Rilascio dell'autorizzazione che abilita ad effettuare attività investigativa
per la ricerca e l'individuazione di elementi di prova da far valere nel
contesto del processo penale;
3. Approvazione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe, che
l'Istituto intende svolgere;
4. Approvazione delle modifiche dei comuni nei quali si svolge l'attività;
5. Presa d'atto del cambio di sede dell'Istituto di Investigazione Privata;
6. Rinnovo annuale della licenza per la gestione dell'Istituto.
Competente a rilasciare i
titoli di polizia suindicati è il Prefetto della Provincia ove è fissata la sede
dell'Istituto di Investigazione privata o della filiale ed ove sono ubicati i
comuni nei quali si dovrà svolgere l'attività.
Documentazione necessaria:
Le domande, in carta da bollo, tendenti ad ottenere i provvedimenti suindicati
dovranno essere presentati alla Prefettura - U.T.G. - della provincia ove ha
sede l'Istituto di Investigazione Privata. Qualora si tratti di una società, le
richieste dovranno recare la firma del Legale Rappresentante.
1. La domanda, in bollo, dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed
ad essa dovranno essere uniti:
-
documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D.
18.06.1931, n. 773;
-
due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le
relative tariffe, da indicare nella misura massima;
-
certificati di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
-
certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
-
copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del
Consiglio di Amministrazione della società (qualora la richiesta fosse fatta
in nome e per conto di una società);
In caso di accoglimento
dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito
cauzionale, alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata e
del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni. Le modalità e
gli importi di tali oneri saranno comunicati direttamente al richiedente.
(L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta in rapporto alla
natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere; le marche da
bollo necessarie per la regolarizzazione dei provvedimenti sono n. 2).
2. La domanda, in bollo, dovrà
essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:
-
documenti attestanti la specifica esperienza professionale che garantisca il
corretto esercizio dell'attività come richiesto dall'art. 222 del D.L.vo
28.07.1989, n. 271;
-
due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le
relative tariffe, da indicare nella misura massima; certificati di nascita,
residenza e cittadinanza del richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione; certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A.,
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
In caso di accoglimento
dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito
cauzionale, alla regolarizzazione ai fini del bollo, della licenza rilasciata e
del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni. Le modalità e
gli importi di tali oneri saranno comunicati direttamente al richiedente.
L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta in rapporto alla natura
ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e, qualora venisse
rilasciata anche la licenza per esercitare l'attività di investigazioni ai sensi
dell'art. 134 del T.U.L.P.S., ove richiesta, potrà essere versata in un'unica
soluzione; le marche da bollo necessarie per la regolarizzazione dei
provvedimenti sono n. 2.
3. la domanda, in bollo, dovrà
essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:
-
due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare
nella misura massima,
-
relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la
determinazione delle suddette tariffe.
In caso di approvazione, il
richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza e la tabella delle operazioni, che forma parte
integrante del provvedimento stesso.
4. la domanda, in bollo, dovrà
essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:
In caso di approvazione, il
richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza.
5. la dichiarazione del cambio
di sede dell'Istituto dovrà essere redatta, in bollo, sulla base dell'allegato
modulo, ad essa dovranno essere uniti:
Qualora si tratti di una
società dovrà essere specificato se viene modificata la sede della società e/o
la sede dell'Istituto, alla dichiarazione, oltre al suddetto certificato
dovranno essere uniti:
In caso di approvazione, il
richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza.
6. Il rinnovo annuale della
licenza per la gestione dell'Istituto avviene 30 giorni prima della scadenza
della dichiarazione di responsabilità come da modello.
Normativa di riferimento:
-
R.D. 18.06.1931, n. 773 ART. 134
-
R.D. 06.05.1940, N. 635 ART. 257 E ART. 258
-
D.L.VO 28.07.1989, N. 271 ART. 38 E ART. 222
Modulistica
dal sito del Ministero dell'Interno
Istanza per ottenere la licenza art. 134
Istanza per ottenere la licenza per
indagini penali
Rinnovo
Approvazione modifiche comuni
Approvazione tabelle tariffe
Cambio sede
Modulo generico di istanza predisposto
dal sito della Polizia di Stato


Dal sito della Polizia di Stato:
Domanda n. 14903: Con la
nuova normativa del T.U.L.P.S. il limite territoriale delle licenze di agenzie
investigative ex art.134 del T.U.L.P.S. è venuto meno?
Risposta: A seguito della
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13.12.2007, con il
D.P.R. 4 agosto 2008 nr.153, sono state reca te modifiche al Regolamento
d'esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( Regio decreto
n.635/1940).
In particolare la citata sentenza ha deliberato che la normativa italiana
recante l'ordinamento della sicurezza privata (articoli da 133 a 141 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza e articoli da 249 a 260 del relativo
regolamento di esecuzione) è in contrasto con le norme del trattato istitutivo
della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento
e la libera prestazione di servizi.
Pertanto con il D.P.R. indicato sono state apportate le necessarie modifiche
alla legislazione di pubblica sicurezza, fra le quali quella del superamento del
limite provinciale delle licenze. E' stato previsto, infatti che sia per i
richiedenti nazionali che per quelli appartenenti ad altri Stati membri
dell'Unione Europea, il limite provinciale cessa di essere una caratteristica
indefettibile della licenza, per adeguarsi alla libera
articolazione dell'iniziativa economica privata.
Conseguentemente gli interessati all'atto della richiesta dovranno individuare
l'ambito territoriale (provinciale, regionale, nazionale) entro il quale
svolgere l'attività.
Data: 20-04-2009
Domanda n. 10326: Ho mandato vari curriculum a varie
agenzie di investigazione privata; mi hanno risposto che non posso svolgere
questo tipo di attività in quanto non sono cittadino italiano. Gradirei avere
delucidazioni in merito.
Risposta: Il possesso della
cittadinanza italiana non è specificamente prescritto per i collaboratori delle
agenzie investigative, mentre la legge prevede che per lo svolgimento
dell'attività investigativa, l'art.134 T.U.L.P.S. si richiede il possesso della
cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea . Sempre la legge
prevede, però, che il titolare di licenza debba comunicare al Prefetto l'elenco
dei collaboratori, al fine di consentire all'autorità di p.s. di poter
effettuare i necessari accertamenti sul conto di tali soggetti ai fini di tutela
del pubblico interesse. In tal senso l'orientamento prevalente è quello di
richiedere per i collaboratori gli stessi requisiti del titolare dell'agenzia
investigativa e, quindi, anche la cittadinanza italiana o comunitaria.
Va anche considerato, però, che i motivi di cautela posti a base di quanto
precede possono avere minor (o nessun) rilievo per le collaborazioni in attività
puramente strumentali o di segreteria che possono, in ipotesi, essere svolte
anche da cittadini stranieri, purché in regola con le norme sull'immigrazione e
sul soggiorno nel territorio dello Stato.
In una simile ipotesi, i titolari degli istituti interessati saranno tenuti non
solo a comunicare al Prefetto l'elenco del proprio personale ai sensi dell'art.
259 del regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., ma dovranno altresì,
provvedere, a comunicarne l'assunzione all'Autorità locale di pubblica
sicurezza, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 25
luglio 1998, n.286.
Data: 20-02-2008
Domanda n. 2116: Volevo cortesemente sapere quale fosse la
qualifica e le mansioni che possono svolgere i dipendenti di un istituto di
investigazioni. Si può anche svolgere servizio di antitaccheggio e di sicurezza
aziendale?
Risposta: Il quadro normativo vigente non prevede che
l'istituto di investigazioni e ricerche possa avvalersi, per incrementare le
proprie potenzialità professionali, di "collaboratori investigativi", ma solo di
personale dipendente, di per sé non abilitato a svolgere professionalmente
attività investigativa per conto di privati. E' pertanto necessario un
intervento di modica normativa per risolvere le questioni della qualificazione
giuridica dei collaboratori degli investigatori privati, della natura del
rapporto lavoristico nonché dell'ammissibilità o meno del conferimento di
incarichi investigativi elementari agli stessi. Pertanto, tutte le attività
eventualmente svolte dai collaboratori devono necessariamente essere ricondotte
e riconducibili al titolare della licenza d'investigazione, il quale è
responsabile nei confronti dell'Autorità dell'operato dei propri collaboratori.
Per tale motivo la legge (art.259 del Regolamento di esecuzione al TULPS)
prevede che chiunque esercita un istituto di ricerche ed investigazioni private
è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta…". Tale norma mira
a consentire all'Autorità di p.s. di effettuare controlli anche su coloro che
partecipano allo svolgimento dell'attività investigativa del titolare della
licenza.
Data: 31-05-2007
Domanda n. 2027: Quali
caratteristiche devono possedere i locali che ospitano la sede di un istituto di
investigazioni.
Risposta: Una volta accertata la disponibilità del locale da
parte del soggetto richiedente l'autorizzazione per poter svolgere l'attività di
investigazioni privata, la valutazione delle caratteristiche dello stesso deve
essere limitata a quelle rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza
pubblica, mentre altre valutazioni inerenti la tutela di interessi diversi
(urbanistici, ambientali, igienico-sanitari ecc.) esulano dalla
competenza prefettizia in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia.
Peraltro la concessione del provvedimento autorizzatorio non esime dal rispetto
di quelle particolari norme relative ad interessi la cui tutela forma oggetto di
valutazione in altre sedi, né con l'autorizzazione stessa vengono sanati
eventuali vizi dovuti al mancato rispetto di tali norme. Dalle su esposte
considerazioni, consegue che l'idoneità del locale quale sede dell'istituto di
investigazioni deve essere valutata in relazione alla possibilità di svolgere in
esso le attività autorizzate nel rispetto delle norme a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica. In tale ottica è necessario, ad esempio, che il locale
si presti a consentire un facile accesso per i previsti controlli che in ogni
tempo le autorità preposte possono effettuare sulle attività soggette ad
autorizzazione di polizia (art.16 T.U.L.P.S.).
Data: 04-08-2006
Domanda n. 2023: Se si costituisce una S.r.l., per aprire
una agenzia investigativa, la licenza di p.s. può essere intestata a una persona
fisica che è socia al 51%. In caso contrario come si avvia l'attività di una
agenzia investigativa con la costituzione di una S.r.l..
Risposta: La licenza di pubblica sicurezza prevista dal vigente
ordinamento per svolgere l'attività di investigazioni private è, come tutte le
licenze di polizia, personale (art.8 tulps) e può essere intestata solo ad una
persona fisica. Pertanto, è stato stabilito che nel caso di autorizzazioni
condotte in nome e per conto di società di capitali, possa legittimante essere
titolare della licenza esclusivamente la persona munita dei pieni poteri di
rappresentanza legale della società. Non rileva, invece, né la tipologia di
organizzazione ocietaria, né la distribuzione delle quote di capitale tra i
soci, risultando sottratta all'ambito di valutazione dell'Autorità di pubblica
sicurezza la configurazione organizzativa della società interessata, una volta
soddisfatte le esigenze (principio della "personalità" della licenza) per le
quali, come detto, il titolare della specifica autorizzazione deve essere munito
dei poteri di gestione e di rappresentanza della società. Una volta definita la
questione della rappresentanza legale della società, per ottenere la licenza in
questione è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si
intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione:
a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b)
attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva
che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui
venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo,
ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure
fallimentari o concorsuali; d) statuto della società dal quale si evinca la
ripartizione dei poteri di gestione della società e le cariche ad essi
associate; e) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a
garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e
l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere
prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta
comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere
discrezionalmente valutata dal Prefetto che può rifiutarne il rilascio, secondo
quanto previsto dall'art.136 del TULPS.
Data: 02-08-2006
Domanda n. 1861: Volevo sapere quali sono i titoli di
studio necessari per poter lavorare nel settore delle agenzie investigative.
Risposta: E' opportuno premettere che la normativa di
riferimento per l'attività di vigilanza e di investigazione privata risale al
1931 e questo può farle capire perché come "titolo di studio" la legge prevede
"saper leggere e scrivere". Pertanto allo stato della vigente legislazione non
ci sono particolari requisiti di istruzione che devono essere posseduti
dall'aspirante investigatore privato. E' però vero che la stessa legge prevede
che la persona che richiede la licenza deve dimostrare la capacità tecnica a
svolgere l'attività e in questa generale definizione è legittimo far rientrare
tutto ciò che il soggetto può produrre per dimostrare all'autorità di p.s. il
possesso di tale capacità, non ultimo gli eventuali titoli di studio posseduti.
Data: 08-05-2004
Domanda n. 1604: Una agenzia investigativa può svolgere
attività di antitaccheggio? In caso positivo, qual'è l'ambito territoriale in
cui tale attività può essere svolta? L'attività di informazione può essere
svolta anche da altre figure professionali?
Risposta: La specifica circolare pubblicata sulla G.U.297 del
19.12.1996 ha precisato che gli istituti di investigazione possono compiere
servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni utili ad
individuare le cause degli ammanchi di merce,individuare i reparti
dell'esercizio commerciale maggiormente interessati a detti fenomeni e i rimedi
eventualmente adottabili; ed in tale ottica pare possano essere comprese le
segnalazioni di eventuali avvenute sottrazioni di merci e furti, aventi quindi
una connotazione di verifica a posteriori. Diversamente laddove il servizio di
antitaccheggio si concretizza in una sorveglianza sulle merci esposte alla
pubblica fede volto a prevenire e a scoraggiare, in situazioni di flagranza,
possibili furti o atti di danneggiamento, deve essere svolto da guardie
particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza o da singoli
proprietari. Da ciò consegue che rientrando l'attività di dell'antitaccheggio
investigativo nel regime giuridico dell'art.134 del T.U.L.P.S. essa è soggetta
al limite territoriale della licenza, limite che coincide con la provincia
essendo l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Infine l'attività di raccolta
informazione, intesa come acquisizione, verifica ed elaborazione dei dati
configura sempre, indipendentemente dal soggetto che conferisce l'incarico, la
fattispecie prevista dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza e quindi
può essere svolta solamente dagli investigatori privati.
Data: 18-07-2003
Domanda n. 10:
Quali sono gli adempimenti necessari per il cambio di sede di una agenzia
investigativa?
Risposta: Il cambio della sede di un istituto di investigazioni private, in
quanto attinente ad una variazione o modificazione del funzionamento dello
stesso, deve essere autorizzata dal Prefetto. Ciò è normativamente stabilito
dall'art.257, ultimo comma del regolamento di esecuzione al Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza.
Data: 24-06-2002
Domanda: Vorrei sapere
quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la licenza da investigatore
privato.
Risposta: Il vigente
ordinamento distingue due figure di investigatore privato che, pur essendo
disciplinate dal medesimo articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (art.134), esercitano due diverse attività. La prima, autorizzata dal
Prefetto della provincia, consiste nello svolgimento di investigazioni di
carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di
informazioni commerciali; la seconda, anch'essa autorizzata dal Prefetto e
prevista specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis), è quella
finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di un
procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori. Si tratta
quindi di attività profondamente diverse anche se simili, al punto che
l'investigatore penale, a differenza dell'investigatore privato, non è tenuto
alla collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato
ai consulenti di parte. Per ottenere tali licenze è necessario rivolgere istanza
al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla
domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese
appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso
della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento
dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver
riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato
dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali;
d) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia
di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle
condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche
attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso
che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal
Prefetto che può ricusarne il rilascio, oltre a chi non dimostri di possedere la
capacità tecnica ai servizi che intende esercitare e per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico, anche in considerazione del numero e della
importanza degli istituti già esistenti (art.136 del TULPS).
Data: 17/07/2003
Domanda n. 4: Una agenzia
investigativa può svolgere attività di antitaccheggio? In caso positivo, qual'è
l'ambito territoriale in cui tale attività può essere svolta? L'attività di
informazione può essere svolta anche da altre figure professionali?
Risposta: La specifica
circolare pubblicata sulla G.U.297 del 19.12.1996 ha precisato che gli istituti
di investigazione possono compiere servizi antitaccheggio consistenti nella
raccolta di informazioni utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce,
individuare i reparti dell'esercizio commerciale maggiormente interessati a
detti fenomeni e i rimedi eventualmente adottabili; ed in tale ottica pare
possano essere comprese le segnalazioni di eventuali avvenute sottrazioni di
merci e furti, aventi quindi una connotazione di verifica a posteriori.
Diversamente laddove il servizio di antitaccheggio si concretizza in una
sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volto a prevenire e a
scoraggiare, in situazioni di flagranza, possibili furti o atti di
danneggiamento, deve essere svolto da guardie particolari giurate dipendenti
dagli istituti di vigilanza o da singoli proprietari. Da ciò consegue che
rientrando l'attività di dell'antitaccheggio investigativo nel regime giuridico
dell'art.134 del T.U.L.P.S. essa è soggetta al limite territoriale della
licenza, limite che coincide con la provincia essendo l'autorizzazione
rilasciata dal Prefetto. Infine l'attività di raccolta informazione, intesa come
acquisizione, verifica ed elaborazione dei dati configura sempre,
indipendentemente dal soggetto che conferisce l'incarico, la fattispecie
prevista dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza e quindi può essere
svolta solamente dagli investigatori privati.
Data: 18/07/2003
Domanda n. 13: Vorrei
sapere quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la licenza da
investigatore privato.
Risposta: Il vigente ordinamento distingue due figure di investigatore
privato che, pur essendo disciplinate dal medesimo articolo del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art.134), esercitano due diverse attività. La
prima, autorizzata dal Prefetto della provincia, consiste nello svolgimento di
investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella
raccolta di informazioni commerciali; la seconda, anch'essa autorizzata dal
Prefetto e prevista specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis),
è quella finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso
di un procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori. Si
tratta quindi di attività profondamente diverse anche se simili, al punto che
l'investigatore penale, a differenza dell'investigatore privato, non è tenuto
alla collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato
ai consulenti di parte. Per ottenere tali licenze è necessario rivolgere istanza
al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla
domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese
appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso
della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento
dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver
riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato
dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali;
d) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia
di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle
condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche
attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso
che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal
Prefetto che può ricusarne il rilascio, oltre a chi non dimostri di possedere la
capacità tecnica ai servizi che intende esercitare e per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico, anche in considerazione del numero e della
importanza degli istituti già esistenti (art.136 del TULPS).
Data: 19-07-2003
Domanda n. 3: Esistono corsi
che abilitano alla professione di investigatore privato?
Risposta: Premesso che la
licenza di pubblica sicurezza per poter svolgere l'attività di investigatore
privato non viene rilasciata, ovviamente, solo ad ex appartenenti alle forze di
polizia occorre rilevare che al momento, la soluzione al quesito posto può
venire solo da un intervento legislativo che modifichi la normativa in materia.
Infatti è vero che, in linea generale, la vigente legislazione non vieta di per
se l'insegnamento di discipline che presentano analogie con quelle che sono
parte dell'addestramento professionale delle forze di polizia, ma è altrettanto
vero che le cosiddette "scuole" che
organizzano corsi di formazione per investigatori privati, non godono di alcun
riconoscimento ufficiale. Tant'è che questo Ministero ha più volte
sollecitato le Questure a verificare che l'attività di tali scuole non venga
pubblicizzata in modo da ingenerare l'errata convinzione che la partecipazione
ai corsi attesti il possesso delle qualità che , dal nostro ordinamento sono
ritenute indispensabili per ottenere, ad esempio, provvedimenti quali la nomina
a guardia particolare giurata o, appunto, la licenza di investigatore privato.
Data: 19/07/2003
Domanda n. 21: Mi hanno
proposto di lavorare come “addetto alla sicurezza” in una sala da ballo. E’
lecito e, se sì, entro quali limiti?
Risposta: La vigente legislazione consente ai privati di espletare
compiti di vigilanza soltanto sui beni mobili e immobili ma non sull’incolumità
delle persone fisiche o sul mantenimento dell’ordine pubblico. La protezione di
questi ultimi beni giuridici, in assenza di un’espressa previsione normativa del
legislatore, è una funzione pubblica che deve, quindi, ritenersi demandata
esclusivamente alle Forze di Polizia. Da ciò discende che, ove rilevato
giudizialmente, l’esercizio di una siffatta attività costituisce un
comportamento illecito, sanzionabile a mente dell’art. 347 c.p.. Attività
diversa è, perciò, la vigilanza dei locali in quanto proprietà immobiliare,
anche in ragione della destinazione loro data da un imprenditore. In tal caso il
protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno ed il Sindacato Imprenditori
Locali da Ballo (S.I.L.B.), del 28 febbraio 2001, prevede che per l’impiego di
“addetti alla sicurezza”, per la salvaguardia delle strutture, si faccia ricorso
esclusivamente a figure riconosciute dall’ordinamento giuridico, quali sono le
guardie particolari giurate, opportunamente formate e aggiornate, nel quadro di
quanto previsto in materia di vigilanza privata dagli articoli 133 e 134 del
T.U.L.P.S..
Data: 25-09-2003
Domanda n. 28: Volevo sapere
quali sono i titoli di studio necessari per poter lavorare nel settore delle
agenzie investigative.
Risposta: E’ opportuno
premettere che la normativa di riferimento per l’attività di vigilanza e di
investigazione privata risale al 1931 e questo può farle capire perché come
“titolo di studio” la legge prevede “saper leggere e scrivere”. Pertanto allo
stato della vigente legislazione non ci sono particolari requisiti di istruzione
che devono essere posseduti dall’aspirante investigatore privato. E’ però vero
che la stessa legge prevede che la persona che richiede la licenza deve
dimostrare la capacità tecnica a svolgere l’attività e in questa generale
definizione è legittimo far rientrare tutto ciò che il soggetto può produrre per
dimostrare all’autorità di p.s. il possesso di tale capacità, non ultimo gli
eventuali titoli di studio posseduti.
Data: 08/05/2004
Domanda
n. 14:
Vorrei sapere se: - con una licenza di investigazione è possibile svolgere
attività di recupero crediti; - Una società di recupero crediti, munita di
regolare licenza, può svolgere, negli stessi locali, anche attività di
informazione commerciale; - Sono possibili partecipazioni di capitale tra
società di recupero crediti e informazioni commerciali e se un terzo può
partecipare al capitale di società di credito e, contemporaneamente, al capitale
di società di informazione commerciale.
Risposta:
L’attività di
recupero crediti è prevista e regolata dall’art.115 del T.U.L.P.S. mentre quella
d’investigazione privata dall’art.134 T.U.L.P.S.. Inoltre la prima
autorizzazione è rilasciata dal Questore, mentre la seconda dal Prefetto. Si
tratta quindi di attività profondamente diverse e regolamentate da diverse
licenze di p.s.. Ciò detto, seppure la legge non esclude esplicitamente
l’ipotesi di attribuire ad uno stesso soggetto più autorizzazioni di p.s., la
delicatezza delle mansioni connesse all’esercizio delle licenze, la necessità –
derivante dalla natura strettamente personale del titolo di polizia - che il
titolare della stessa si assuma direttamente il compito di esercitare l’attività
per le quali è autorizzato, con il relativo, immediato, carico di responsabilità
nei confronti dell’Autorità di p.s., suggeriscono di dar luogo a tale
eventualità con prudenza e, comunque, soltanto in quei casi in cui siano del
tutto differenziate le sedi, l’apparato tecnico - organizzativo ed il personale
utilizzati nell’esercizio delle due licenze.
Data: 29-09-2004
Domanda n. 48: Vorrei
sapere come si diventa guardie del corpo.
Risposta: Preliminarmente si rappresenta che la figura della “guardia del
corpo” non è disciplinata dall’ordinamento giuridico. La legislazione consente
infatti ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto
relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all’incolumità
delle persone fisiche ovvero alla preservazione dell’ordine pubblico. La
protezione di questi ultimi benigiuridici, a parte i casi di autotutela
espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall’occasionalità
dell’intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all’Autorità di
pubblica sicurezza e alle Forze di Polizia. Da ciò discende che l’esercizio di
una siffatta attività da parte dei privati costituisce una indebita assunzione
di una funzione pubblica sanzionabile, quanto meno, a norma dell’art.347 c.p.
(usurpazione di pubbliche funzioni).
Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che, mediante l’
organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionale all’uopo
finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di attività vietate
ai privati.
Data: 21-06-2006
Domanda n. 51: Se si
costituisce una S.r.l., per aprire una agenzia investigativa, la licenza di p.s.
può essere intestata a una persona fisica che è socia al 51%. In caso contrario
come si avvia l’attività di una agenzia investigativa con la costituzione di una
S.r.l..
Risposta: La licenza di pubblica sicurezza prevista dal vigente
ordinamento per svolgere l’attività di investigazioni private è, come tutte le
licenze di polizia, personale (art.8 tulps) e può essere intestata solo ad una
persona fisica. Pertanto, è stato stabilito che nel caso di autorizzazioni
condotte in nome e per conto di società di capitali, possa legittimante essere
titolare della licenza esclusivamente la persona munita dei pieni poteri di
rappresentanza legale della società. Non rileva, invece, né la tipologia di
organizzazione ocietaria, né la distribuzione delle quote di capitale tra i
soci, risultando sottratta all’ambito di valutazione dell’Autorità di pubblica
sicurezza la configurazione organizzativa della società interessata, una volta
soddisfatte le esigenze (principio della “personalità” della licenza) per le
quali, come detto, il titolare della specifica autorizzazione deve essere munito
dei poteri di gestione e di rappresentanza della società. Una volta definita la
questione della rappresentanza legale della società, per ottenere la licenza in
questione è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si
intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione:
a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b)
attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva
che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui
venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo,
ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure
fallimentari o concorsuali; d) statuto della società dal quale si evinca la
ripartizione dei poteri di gestione della società e le cariche ad essi
associate; e) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a
garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e
l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere
prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta
comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere
discrezionalmente valutata dal Prefetto che può rifiutarne il rilascio, secondo
quanto previsto dall’art.136 del TULPS.
Data: 02-08-2006
Domanda n. 54:
Quali caratteristiche devono possedere i locali che ospitano la sede di un
istituto di investigazioni.
Risposta: Una volta accertata la disponibilità del locale da
parte del soggetto richiedente l’autorizzazione per poter svolgere l’attività di
investigazioni privata, la valutazione delle caratteristiche dello stesso deve
essere limitata a quelle rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza
pubblica, mentre altre valutazioni inerenti la tutela di interessi diversi
(urbanistici, ambientali, igienico-sanitari ecc.) esulano dalla competenza
prefettizia in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia. Peraltro la
concessione del provvedimento autorizzatorio non esime dal rispetto di quelle
particolari norme relative ad interessi la cui tutela forma oggetto di
valutazione in altre sedi, né con l’autorizzazione stessa vengono sanati
eventuali vizi dovuti al mancato rispetto di tali norme. Dalle su esposte
considerazioni, consegue che l’idoneità del locale quale sede dell’istituto di
investigazioni deve essere valutata in relazione alla possibilità di svolgere in
esso le attività autorizzate nel rispetto delle norme a tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica. In tale ottica è necessario, ad esempio, che il locale
si presti a consentire un facile accesso per i previsti controlli che in ogni
tempo le autorità preposte possono effettuare sulle attività soggette ad
autorizzazione di polizia (art.16 T.U.L.P.S.).
Data: 04-08-2006
Domanda n. 48: Vorrei
qualche delucidazione sulla licenza di investigatore privato cosa s’intende per
attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva
che oggettiva per lo svolgimento.
Risposta: Per requisito della capacità tecnica ai servizi di
investigazione privata, di cui all’art.136 T.U.L.P.S., s’intende la
dimostrazione della capacità di svolgere l’attività investigativa. Essa non si
concretizza in una mera idoneità da parte del soggetto interessato a reperire
informazioni – si pensi ad esempio alla possibilità che ogni cittadino ha di
raccogliere notizie che possono desumersi da pubblici registri o archivi – e
neppure coincide con la capacità di saper valutare tecnicamente l’ammontare di
un danno derivante da un incidente (in questo caso non è necessaria, né può
essere rilasciata alcuna licenza di pubblica sicurezza, ma è unicamente
richiesta la professionalità dei periti e dei consulenti assicurativi). Il
requisito di cui si parla in realtà si concreta nella capacità di svolgere
“indagini”, ovverosia nella capacità di reperire informazioni e notizie, nel
rispetto della legislazione vigente, e nella successiva rielaborazione –
attraverso opportune e più o meno sofisticate tecniche operative – dei dati
raccolti, al fine di ottenere il risultato di un quadro complessivo ed omogeneo,
in linea con il dettato normativo e con le prassi applicative autorizzate, in
grado di soddisfare le esigenze del cliente secondo l’incarico ricevuto.
Siffatta capacità tecnica è valida per tutti i servizi di investigazione privata
che possono riguardare i più diversi e particolari settori di interesse:
industriale e commerciale, interpersonale o familiare, assicurativo,
informatico, e non può ritenersi per ciò stesso implicita nell’esperienza
professionale tipica di un settore merceologico (ad es. periti o consulenti
assicurativi, consulenti informatici), ma, piuttosto, deve risultare dalla somma
delle conoscenze ed esperienze di un soggetto.
Data: 13-09-2006
Domanda n. 49: Siamo in
possesso della licenza per le investigazioni private rilasciate ai sensi
dell’art.134 del T.U.L.P.S.. Desideriamo sapere se con tale autorizzazione
possiamo svolgere anche il servizio di vigilanza privata (armato e non),
significando che il TULPS fa sempre riferimento ad entrambe le attività
(investigazioni e istituti di vigilanza).
Risposta: Le due autorizzazioni, anche se fanno riferimento al medesimo
articolo dal T.U.L.P.S., disciplinano attività del tutto diverse, per svolgere
ognuna delle quali è necessaria la relativa licenza. Ciò detto và precisato che
la legge non esclude esplicitamente l’ipotesi di attribuire ad uno stesso
oggetto più autorizzazioni previste dall’art.134, tale eventualità deve essere
valutata con prudenza. Infatti, la delicatezza delle mansioni connesse
all’esercizio di tali licenze, la necessità – derivante dalla natura
strettamente personale del titolo di polizia - che il titolare della stessa si
assuma direttamente il compito di eseguire le attività autorizzate e che sia
personalmente responsabile nei confronti dell’autorità di p.s., impongono
particolare attenzione in fase di rilascio, limitandolo, comunque, a quei casi
in cui siano differenziate le sedi dei vari istituti, l’apparato organizzativo
ed il personale utilizzati nell’esercizio delle licenze (vds. Consiglio di Stato
– Sez. I, nr.143/02 del 12.2.2003: “…pur non potendosi escludere il cumulo di
più licenze in capo ad uno stesso soggetto…la concessione di una nuova
licenza,…tenuto, altresì, conto della delicatezza delle stesse, presuppone
l’accertamento positivo dell’esistenza delle condizioni in capo al richiedente
di seguire adeguatamente e responsabilmente dette attività.”). Particolare
importanza riveste, poi, la valutazione della capacità professionale e
direzionale dello stesso richiedente, intesa come capacità di svolgere le
attività amministrative e di direzione dell’ente e di coordinare i suoi organi
amministrativi e i suoi quadri direttivi.
Data: 03-10-2006
|