ASSOCIAZIONE ITALIANA

INVESTIGATORI PRIVATI

 

PROCEDURA PER OTTENERE

 LA LICENZA DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI

 

 

Erogazione del servizio:


Tipologia dei provvedimenti di competenza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo :


1. Rilascio dell'autorizzazione che consente di eseguire investigazioni, ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati;

2. Rilascio dell'autorizzazione che abilita ad effettuare attività investigativa per la ricerca e l'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale;

3. Approvazione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe, che l'Istituto intende svolgere;

4. Approvazione delle modifiche dei comuni nei quali si svolge l'attività;

5. Presa d'atto del cambio di sede dell'Istituto di Investigazione Privata;

6. Rinnovo annuale della licenza per la gestione dell'Istituto.

 

Competente a rilasciare i titoli di polizia suindicati è il Prefetto della Provincia ove è fissata la sede dell'Istituto di Investigazione privata o della filiale ed ove sono ubicati i comuni nei quali si dovrà svolgere l'attività.

 


 

Documentazione necessaria:


Le domande, in carta da bollo, tendenti ad ottenere i provvedimenti suindicati dovranno essere presentati alla Prefettura - U.T.G. - della provincia ove ha sede l'Istituto di Investigazione Privata. Qualora si tratti di una società, le richieste dovranno recare la firma del Legale Rappresentante.


1. La domanda, in bollo, dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:

  • documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773;

  • due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe, da indicare nella misura massima;

  • certificati di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

  • certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

  • copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società (qualora la richiesta fosse fatta in nome e per conto di una società);

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale, alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni. Le modalità e gli importi di tali oneri saranno comunicati direttamente al richiedente. (L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere; le marche da bollo necessarie per la regolarizzazione dei provvedimenti sono n. 2).

 

2. La domanda, in bollo, dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:

  • documenti attestanti la specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività come richiesto dall'art. 222 del D.L.vo 28.07.1989, n. 271;

  • due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe, da indicare nella misura massima; certificati di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione; certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale, alla regolarizzazione ai fini del bollo, della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni. Le modalità e gli importi di tali oneri saranno comunicati direttamente al richiedente. L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e, qualora venisse rilasciata anche la licenza per esercitare l'attività di investigazioni ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., ove richiesta, potrà essere versata in un'unica soluzione; le marche da bollo necessarie per la regolarizzazione dei provvedimenti sono n. 2.

 

3. la domanda, in bollo, dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:

  • due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare nella misura massima,

  • relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle suddette tariffe.

In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza e la tabella delle operazioni, che forma parte integrante del provvedimento stesso.

 

4. la domanda, in bollo, dovrà essere redatta sulla base dell'allegato modulo ed ad essa dovranno essere uniti:

  • la relazione che giustifichi l'aumento o la riduzione dei comuni ove si svolge l'attività;

  • atti e/o documenti giustificativi della richiesta.

In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

 

5. la dichiarazione del cambio di sede dell'Istituto dovrà essere redatta, in bollo, sulla base dell'allegato modulo, ad essa dovranno essere uniti:

  • certificato aggiornato del Registro Ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Qualora si tratti di una società dovrà essere specificato se viene modificata la sede della società e/o la sede dell'Istituto, alla dichiarazione, oltre al suddetto certificato dovranno essere uniti:

  • copia conforme del verbale dell'assemblea dei soci con il quale è stato deciso il cambio di sede dell'Istituto e/o della Società.

In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

 

6. Il rinnovo annuale della licenza per la gestione dell'Istituto avviene 30 giorni prima della scadenza della dichiarazione di responsabilità come da modello.

 



Normativa di riferimento:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 ART. 134

  • R.D. 06.05.1940, N. 635 ART. 257 E ART. 258

  • D.L.VO 28.07.1989, N. 271 ART. 38 E ART. 222


 

Modulistica dal sito del Ministero dell'Interno

 

Istanza per ottenere la licenza art. 134

Istanza per ottenere la licenza per indagini penali

Rinnovo

Approvazione modifiche comuni

Approvazione tabelle tariffe

Cambio sede

Modulo generico di istanza predisposto dal sito della Polizia di Stato

 

 

 


 

 

Dal sito della Polizia di Stato:

 

Domanda n. 14903: Con la nuova normativa del T.U.L.P.S. il limite territoriale delle licenze di agenzie investigative ex art.134 del T.U.L.P.S. è venuto meno?

Risposta: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13.12.2007, con il D.P.R. 4 agosto 2008 nr.153, sono state reca te modifiche al Regolamento d'esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( Regio decreto n.635/1940).
In particolare la citata sentenza ha deliberato che la normativa italiana recante l'ordinamento della sicurezza privata (articoli da 133 a 141 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e articoli da 249 a 260 del relativo regolamento di esecuzione) è in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.
Pertanto con il D.P.R. indicato sono state apportate le necessarie modifiche alla legislazione di pubblica sicurezza, fra le quali quella del superamento del limite provinciale delle licenze. E' stato previsto, infatti che sia per i richiedenti nazionali che per quelli appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite provinciale cessa di essere una caratteristica indefettibile della licenza, per adeguarsi alla libera
articolazione dell'iniziativa economica privata.
Conseguentemente gli interessati all'atto della richiesta dovranno individuare l'ambito territoriale (provinciale, regionale, nazionale) entro il quale svolgere l'attività.

Data: 20-04-2009


Domanda n. 10326: Ho mandato vari curriculum a varie agenzie di investigazione privata; mi hanno risposto che non posso svolgere questo tipo di attività in quanto non sono cittadino italiano. Gradirei avere delucidazioni in merito.

Risposta: Il possesso della cittadinanza italiana non è specificamente prescritto per i collaboratori delle agenzie investigative, mentre la legge prevede che per lo svolgimento dell'attività investigativa, l'art.134 T.U.L.P.S. si richiede il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea . Sempre la legge prevede, però, che il titolare di licenza debba comunicare al Prefetto l'elenco dei collaboratori, al fine di consentire all'autorità di p.s. di poter effettuare i necessari accertamenti sul conto di tali soggetti ai fini di tutela del pubblico interesse. In tal senso l'orientamento prevalente è quello di richiedere per i collaboratori gli stessi requisiti del titolare dell'agenzia investigativa e, quindi, anche la cittadinanza italiana o comunitaria.
Va anche considerato, però, che i motivi di cautela posti a base di quanto precede possono avere minor (o nessun) rilievo per le collaborazioni in attività puramente strumentali o di segreteria che possono, in ipotesi, essere svolte anche da cittadini stranieri, purché in regola con le norme sull'immigrazione e sul soggiorno nel territorio dello Stato.
In una simile ipotesi, i titolari degli istituti interessati saranno tenuti non solo a comunicare al Prefetto l'elenco del proprio personale ai sensi dell'art. 259 del regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., ma dovranno altresì, provvedere, a comunicarne l'assunzione all'Autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998, n.286.
Data: 20-02-2008


Domanda n. 2116: Volevo cortesemente sapere quale fosse la qualifica e le mansioni che possono svolgere i dipendenti di un istituto di investigazioni. Si può anche svolgere servizio di antitaccheggio e di sicurezza aziendale?
Risposta: Il quadro normativo vigente non prevede che l'istituto di investigazioni e ricerche possa avvalersi, per incrementare le proprie potenzialità professionali, di "collaboratori investigativi", ma solo di personale dipendente, di per sé non abilitato a svolgere professionalmente attività investigativa per conto di privati. E' pertanto necessario un intervento di modica normativa per risolvere le questioni della qualificazione giuridica dei collaboratori degli investigatori privati, della natura del rapporto lavoristico nonché dell'ammissibilità o meno del conferimento di incarichi investigativi elementari agli stessi. Pertanto, tutte le attività eventualmente svolte dai collaboratori devono necessariamente essere ricondotte e riconducibili al titolare della licenza d'investigazione, il quale è responsabile nei confronti dell'Autorità dell'operato dei propri collaboratori. Per tale motivo la legge (art.259 del Regolamento di esecuzione al TULPS) prevede che chiunque esercita un istituto di ricerche ed investigazioni private è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta…". Tale norma mira a consentire all'Autorità di p.s. di effettuare controlli anche su coloro che partecipano allo svolgimento dell'attività investigativa del titolare della licenza.
Data: 31-05-2007

Domanda n. 2027: Quali caratteristiche devono possedere i locali che ospitano la sede di un istituto di investigazioni.
Risposta: Una volta accertata la disponibilità del locale da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione per poter svolgere l'attività di investigazioni privata, la valutazione delle caratteristiche dello stesso deve essere limitata a quelle rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, mentre altre valutazioni inerenti la tutela di interessi diversi (urbanistici, ambientali, igienico-sanitari ecc.) esulano dalla
competenza prefettizia in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia. Peraltro la concessione del provvedimento autorizzatorio non esime dal rispetto di quelle particolari norme relative ad interessi la cui tutela forma oggetto di valutazione in altre sedi, né con l'autorizzazione stessa vengono sanati eventuali vizi dovuti al mancato rispetto di tali norme. Dalle su esposte considerazioni, consegue che l'idoneità del locale quale sede dell'istituto di investigazioni deve essere valutata in relazione alla possibilità di svolgere in esso le attività autorizzate nel rispetto delle norme a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In tale ottica è necessario, ad esempio, che il locale si presti a consentire un facile accesso per i previsti controlli che in ogni tempo le autorità preposte possono effettuare sulle attività soggette ad autorizzazione di polizia (art.16 T.U.L.P.S.).
Data: 04-08-2006


Domanda n. 2023: Se si costituisce una S.r.l., per aprire una agenzia investigativa, la licenza di p.s. può essere intestata a una persona fisica che è socia al 51%. In caso contrario come si avvia l'attività di una agenzia investigativa con la costituzione di una S.r.l..
Risposta: La licenza di pubblica sicurezza prevista dal vigente ordinamento per svolgere l'attività di investigazioni private è, come tutte le licenze di polizia, personale (art.8 tulps) e può essere intestata solo ad una persona fisica. Pertanto, è stato stabilito che nel caso di autorizzazioni condotte in nome e per conto di società di capitali, possa legittimante essere titolare della licenza esclusivamente la persona munita dei pieni poteri di rappresentanza legale della società. Non rileva, invece, né la tipologia di organizzazione ocietaria, né la distribuzione delle quote di capitale tra i soci, risultando sottratta all'ambito di valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza la configurazione organizzativa della società interessata, una volta soddisfatte le esigenze (principio della "personalità" della licenza) per le quali, come detto, il titolare della specifica autorizzazione deve essere munito dei poteri di gestione e di rappresentanza della società. Una volta definita la questione della rappresentanza legale della società, per ottenere la licenza in questione è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; d) statuto della società dal quale si evinca la ripartizione dei poteri di gestione della società e le cariche ad essi associate; e) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può rifiutarne il rilascio, secondo quanto previsto dall'art.136 del TULPS.
Data: 02-08-2006


Domanda n. 1861: Volevo sapere quali sono i titoli di studio necessari per poter lavorare nel settore delle agenzie investigative.
Risposta: E' opportuno premettere che la normativa di riferimento per l'attività di vigilanza e di investigazione privata risale al 1931 e questo può farle capire perché come "titolo di studio" la legge prevede "saper leggere e scrivere". Pertanto allo stato della vigente legislazione non ci sono particolari requisiti di istruzione che devono essere posseduti dall'aspirante investigatore privato. E' però vero che la stessa legge prevede che la persona che richiede la licenza deve dimostrare la capacità tecnica a svolgere l'attività e in questa generale definizione è legittimo far rientrare tutto ciò che il soggetto può produrre per dimostrare all'autorità di p.s. il possesso di tale capacità, non ultimo gli eventuali titoli di studio posseduti.
Data: 08-05-2004


Domanda n. 1604: Una agenzia investigativa può svolgere attività di antitaccheggio? In caso positivo, qual'è l'ambito territoriale in cui tale attività può essere svolta? L'attività di informazione può essere svolta anche da altre figure professionali?
Risposta: La specifica circolare pubblicata sulla G.U.297 del 19.12.1996 ha precisato che gli istituti di investigazione possono compiere servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce,individuare i reparti dell'esercizio commerciale maggiormente interessati a detti fenomeni e i rimedi eventualmente adottabili; ed in tale ottica pare possano essere comprese le segnalazioni di eventuali avvenute sottrazioni di merci e furti, aventi quindi una connotazione di verifica a posteriori. Diversamente laddove il servizio di antitaccheggio si concretizza in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volto a prevenire e a scoraggiare, in situazioni di flagranza, possibili furti o atti di danneggiamento, deve essere svolto da guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza o da singoli proprietari. Da ciò consegue che rientrando l'attività di dell'antitaccheggio investigativo nel regime giuridico dell'art.134 del T.U.L.P.S. essa è soggetta al limite territoriale della licenza, limite che coincide con la provincia essendo l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Infine l'attività di raccolta informazione, intesa come acquisizione, verifica ed elaborazione dei dati configura sempre, indipendentemente dal soggetto che conferisce l'incarico, la fattispecie prevista dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza e quindi può essere svolta solamente dagli investigatori privati.
Data: 18-07-2003

 

Domanda n. 10: Quali sono gli adempimenti necessari per il cambio di sede di una agenzia investigativa?
Risposta: Il cambio della sede di un istituto di investigazioni private, in quanto attinente ad una variazione o modificazione del funzionamento dello stesso, deve essere autorizzata dal Prefetto. Ciò è normativamente stabilito dall'art.257, ultimo comma del regolamento di esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Data: 24-06-2002

 

Domanda: Vorrei sapere quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la licenza da investigatore privato.

Risposta: Il vigente ordinamento distingue due figure di investigatore privato che, pur essendo disciplinate dal medesimo articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art.134), esercitano due diverse attività. La prima, autorizzata dal Prefetto della provincia, consiste nello svolgimento di investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di informazioni commerciali; la seconda, anch'essa autorizzata dal Prefetto e prevista specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis), è quella finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di un procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori. Si tratta quindi di attività profondamente diverse anche se simili, al punto che l'investigatore penale, a differenza dell'investigatore privato, non è tenuto alla collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato ai consulenti di parte. Per ottenere tali licenze è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; d) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può ricusarne il rilascio, oltre a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare e per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, anche in considerazione del numero e della importanza degli istituti già esistenti (art.136 del TULPS).

Data: 17/07/2003

 

Domanda n. 4: Una agenzia investigativa può svolgere attività di antitaccheggio? In caso positivo, qual'è l'ambito territoriale in cui tale attività può essere svolta? L'attività di informazione può essere svolta anche da altre figure professionali?

Risposta: La specifica circolare pubblicata sulla G.U.297 del 19.12.1996 ha precisato che gli istituti di investigazione possono compiere servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce, individuare i reparti dell'esercizio commerciale maggiormente interessati a detti fenomeni e i rimedi eventualmente adottabili; ed in tale ottica pare possano essere comprese le segnalazioni di eventuali avvenute sottrazioni di merci e furti, aventi quindi una connotazione di verifica a posteriori. Diversamente laddove il servizio di antitaccheggio si concretizza in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volto a prevenire e a scoraggiare, in situazioni di flagranza, possibili furti o atti di danneggiamento, deve essere svolto da guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza o da singoli proprietari. Da ciò consegue che rientrando l'attività di dell'antitaccheggio investigativo nel regime giuridico dell'art.134 del T.U.L.P.S. essa è soggetta al limite territoriale della licenza, limite che coincide con la provincia essendo l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Infine l'attività di raccolta informazione, intesa come acquisizione, verifica ed elaborazione dei dati configura sempre, indipendentemente dal soggetto che conferisce l'incarico, la fattispecie prevista dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza e quindi può essere svolta solamente dagli investigatori privati.

Data: 18/07/2003

 

Domanda n. 13: Vorrei sapere quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la licenza da investigatore privato.
Risposta: Il vigente ordinamento distingue due figure di investigatore privato che, pur essendo disciplinate dal medesimo articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art.134), esercitano due diverse attività. La prima, autorizzata dal Prefetto della provincia, consiste nello svolgimento di investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di informazioni commerciali; la seconda, anch'essa autorizzata dal Prefetto e prevista specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis), è quella finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di un procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori. Si tratta quindi di attività profondamente diverse anche se simili, al punto che l'investigatore penale, a differenza dell'investigatore privato, non è tenuto alla collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato ai consulenti di parte. Per ottenere tali licenze è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; d) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può ricusarne il rilascio, oltre a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare e per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, anche in considerazione del numero e della importanza degli istituti già esistenti (art.136 del TULPS).
Data: 19-07-2003
 

Domanda n. 3: Esistono corsi che abilitano alla professione di investigatore privato?

Risposta: Premesso che la licenza di pubblica sicurezza per poter svolgere l'attività di investigatore privato non viene rilasciata, ovviamente, solo ad ex appartenenti alle forze di polizia occorre rilevare che al momento, la soluzione al quesito posto può venire solo da un intervento legislativo che modifichi la normativa in materia. Infatti è vero che, in linea generale, la vigente legislazione non vieta di per se l'insegnamento di discipline che presentano analogie con quelle che sono parte dell'addestramento professionale delle forze di polizia, ma è altrettanto vero che le cosiddette "scuole" che organizzano corsi di formazione per investigatori privati, non godono di alcun riconoscimento ufficiale. Tant'è che questo Ministero ha più volte sollecitato le Questure a verificare che l'attività di tali scuole non venga pubblicizzata in modo da ingenerare l'errata convinzione che la partecipazione ai corsi attesti il possesso delle qualità che , dal nostro ordinamento sono ritenute indispensabili per ottenere, ad esempio, provvedimenti quali la nomina a guardia particolare giurata o, appunto, la licenza di investigatore privato.

Data: 19/07/2003

 

Domanda n. 21: Mi hanno proposto di lavorare come “addetto alla sicurezza” in una sala da ballo. E’ lecito e, se sì, entro quali limiti?
Risposta: La vigente legislazione consente ai privati di espletare compiti di vigilanza soltanto sui beni mobili e immobili ma non sull’incolumità delle persone fisiche o sul mantenimento dell’ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni giuridici, in assenza di un’espressa previsione normativa del legislatore, è una funzione pubblica che deve, quindi, ritenersi demandata esclusivamente alle Forze di Polizia. Da ciò discende che, ove rilevato giudizialmente, l’esercizio di una siffatta attività costituisce un comportamento illecito, sanzionabile a mente dell’art. 347 c.p.. Attività diversa è, perciò, la vigilanza dei locali in quanto proprietà immobiliare, anche in ragione della destinazione loro data da un imprenditore. In tal caso il protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno ed il Sindacato Imprenditori Locali da Ballo (S.I.L.B.), del 28 febbraio 2001, prevede che per l’impiego di “addetti alla sicurezza”, per la salvaguardia delle strutture, si faccia ricorso esclusivamente a figure riconosciute dall’ordinamento giuridico, quali sono le guardie particolari giurate, opportunamente formate e aggiornate, nel quadro di quanto previsto in materia di vigilanza privata dagli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S..
Data: 25-09-2003

 

Domanda n. 28: Volevo sapere quali sono i titoli di studio necessari per poter lavorare nel settore delle agenzie investigative.

Risposta: E’ opportuno premettere che la normativa di riferimento per l’attività di vigilanza e di investigazione privata risale al 1931 e questo può farle capire perché come “titolo di studio” la legge prevede “saper leggere e scrivere”. Pertanto allo stato della vigente legislazione non ci sono particolari requisiti di istruzione che devono essere posseduti dall’aspirante investigatore privato. E’ però vero che la stessa legge prevede che la persona che richiede la licenza deve dimostrare la capacità tecnica a svolgere l’attività e in questa generale definizione è legittimo far rientrare tutto ciò che il soggetto può produrre per dimostrare all’autorità di p.s. il possesso di tale capacità, non ultimo gli eventuali titoli di studio posseduti.

Data: 08/05/2004

 

Domanda n. 14: Vorrei sapere se: - con una licenza di investigazione è possibile svolgere attività di recupero crediti; - Una società di recupero crediti, munita di regolare licenza, può svolgere, negli stessi locali, anche attività di informazione commerciale; - Sono possibili partecipazioni di capitale tra società di recupero crediti e informazioni commerciali e se un terzo può partecipare al capitale di società di credito e, contemporaneamente, al capitale di società di informazione commerciale.

Risposta: L’attività di recupero crediti è prevista e regolata dall’art.115 del T.U.L.P.S. mentre quella d’investigazione privata dall’art.134 T.U.L.P.S.. Inoltre la prima autorizzazione è rilasciata dal Questore, mentre la seconda dal Prefetto. Si tratta quindi di attività profondamente diverse e regolamentate da diverse licenze di p.s.. Ciò detto, seppure la legge non esclude esplicitamente l’ipotesi di attribuire ad uno stesso soggetto più autorizzazioni di p.s., la delicatezza delle mansioni connesse all’esercizio delle licenze, la necessità – derivante dalla natura strettamente personale del titolo di polizia - che il titolare della stessa si assuma direttamente il compito di esercitare l’attività per le quali è autorizzato, con il relativo, immediato, carico di responsabilità nei confronti dell’Autorità di p.s., suggeriscono di dar luogo a tale eventualità con prudenza e, comunque, soltanto in quei casi in cui siano del tutto differenziate le sedi, l’apparato tecnico - organizzativo ed il personale utilizzati nell’esercizio delle due licenze.
Data: 29-09-2004

 

Domanda n. 48: Vorrei sapere come si diventa guardie del corpo.
Risposta: Preliminarmente si rappresenta che la figura della “guardia del corpo” non è disciplinata dall’ordinamento giuridico. La legislazione consente infatti ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all’incolumità delle persone fisiche ovvero alla preservazione dell’ordine pubblico. La protezione di questi ultimi benigiuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall’occasionalità dell’intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all’Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di Polizia. Da ciò discende che l’esercizio di una siffatta attività da parte dei privati costituisce una indebita assunzione di una funzione pubblica sanzionabile, quanto meno, a norma dell’art.347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni). Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che, mediante l’ organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionale all’uopo finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di attività vietate ai privati.
Data: 21-06-2006

 

Domanda n. 51: Se si costituisce una S.r.l., per aprire una agenzia investigativa, la licenza di p.s. può essere intestata a una persona fisica che è socia al 51%. In caso contrario come si avvia l’attività di una agenzia investigativa con la costituzione di una S.r.l..
Risposta: La licenza di pubblica sicurezza prevista dal vigente ordinamento per svolgere l’attività di investigazioni private è, come tutte le licenze di polizia, personale (art.8 tulps) e può essere intestata solo ad una persona fisica. Pertanto, è stato stabilito che nel caso di autorizzazioni condotte in nome e per conto di società di capitali, possa legittimante essere titolare della licenza esclusivamente la persona munita dei pieni poteri di rappresentanza legale della società. Non rileva, invece, né la tipologia di organizzazione ocietaria, né la distribuzione delle quote di capitale tra i soci, risultando sottratta all’ambito di valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza la configurazione organizzativa della società interessata, una volta soddisfatte le esigenze (principio della “personalità” della licenza) per le quali, come detto, il titolare della specifica autorizzazione deve essere munito dei poteri di gestione e di rappresentanza della società. Una volta definita la questione della rappresentanza legale della società, per ottenere la licenza in questione è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione: a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea; b) attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento dell'attività; c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali; d) statuto della società dal quale si evinca la ripartizione dei poteri di gestione della società e le cariche ad essi associate; e) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può rifiutarne il rilascio, secondo quanto previsto dall’art.136 del TULPS.
Data: 02-08-2006
 

Domanda n. 54: Quali caratteristiche devono possedere i locali che ospitano la sede di un istituto di investigazioni.
Risposta: Una volta accertata la disponibilità del locale da parte del soggetto richiedente l’autorizzazione per poter svolgere l’attività di investigazioni privata, la valutazione delle caratteristiche dello stesso deve essere limitata a quelle rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, mentre altre valutazioni inerenti la tutela di interessi diversi (urbanistici, ambientali, igienico-sanitari ecc.) esulano dalla competenza prefettizia in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia. Peraltro la concessione del provvedimento autorizzatorio non esime dal rispetto di quelle particolari norme relative ad interessi la cui tutela forma oggetto di valutazione in altre sedi, né con l’autorizzazione stessa vengono sanati eventuali vizi dovuti al mancato rispetto di tali norme. Dalle su esposte considerazioni, consegue che l’idoneità del locale quale sede dell’istituto di investigazioni deve essere valutata in relazione alla possibilità di svolgere in esso le attività autorizzate nel rispetto delle norme a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tale ottica è necessario, ad esempio, che il locale si presti a consentire un facile accesso per i previsti controlli che in ogni tempo le autorità preposte possono effettuare sulle attività soggette ad autorizzazione di polizia (art.16 T.U.L.P.S.).

Data: 04-08-2006

 

Domanda n. 48: Vorrei qualche delucidazione sulla licenza di investigatore privato cosa s’intende per attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento.
Risposta: Per requisito della capacità tecnica ai servizi di investigazione privata, di cui all’art.136 T.U.L.P.S., s’intende la dimostrazione della capacità di svolgere l’attività investigativa. Essa non si concretizza in una mera idoneità da parte del soggetto interessato a reperire informazioni – si pensi ad esempio alla possibilità che ogni cittadino ha di raccogliere notizie che possono desumersi da pubblici registri o archivi – e neppure coincide con la capacità di saper valutare tecnicamente l’ammontare di un danno derivante da un incidente (in questo caso non è necessaria, né può essere rilasciata alcuna licenza di pubblica sicurezza, ma è unicamente richiesta la professionalità dei periti e dei consulenti assicurativi). Il requisito di cui si parla in realtà si concreta nella capacità di svolgere “indagini”, ovverosia nella capacità di reperire informazioni e notizie, nel rispetto della legislazione vigente, e nella successiva rielaborazione – attraverso opportune e più o meno sofisticate tecniche operative – dei dati raccolti, al fine di ottenere il risultato di un quadro complessivo ed omogeneo, in linea con il dettato normativo e con le prassi applicative autorizzate, in grado di soddisfare le esigenze del cliente secondo l’incarico ricevuto. Siffatta capacità tecnica è valida per tutti i servizi di investigazione privata che possono riguardare i più diversi e particolari settori di interesse: industriale e commerciale, interpersonale o familiare, assicurativo, informatico, e non può ritenersi per ciò stesso implicita nell’esperienza professionale tipica di un settore merceologico (ad es. periti o consulenti assicurativi, consulenti informatici), ma, piuttosto, deve risultare dalla somma delle conoscenze ed esperienze di un soggetto.
Data: 13-09-2006

 

Domanda n. 49: Siamo in possesso della licenza per le investigazioni private rilasciate ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S.. Desideriamo sapere se con tale autorizzazione possiamo svolgere anche il servizio di vigilanza privata (armato e non), significando che il TULPS fa sempre riferimento ad entrambe le attività (investigazioni e istituti di vigilanza).
Risposta: Le due autorizzazioni, anche se fanno riferimento al medesimo articolo dal T.U.L.P.S., disciplinano attività del tutto diverse, per svolgere ognuna delle quali è necessaria la relativa licenza. Ciò detto và precisato che la legge non esclude esplicitamente l’ipotesi di attribuire ad uno stesso oggetto più autorizzazioni previste dall’art.134, tale eventualità deve essere valutata con prudenza. Infatti, la delicatezza delle mansioni connesse all’esercizio di tali licenze, la necessità – derivante dalla natura strettamente personale del titolo di polizia - che il titolare della stessa si assuma direttamente il compito di eseguire le attività autorizzate e che sia personalmente responsabile nei confronti dell’autorità di p.s., impongono particolare attenzione in fase di rilascio, limitandolo, comunque, a quei casi in cui siano differenziate le sedi dei vari istituti, l’apparato organizzativo ed il personale utilizzati nell’esercizio delle licenze (vds. Consiglio di Stato – Sez. I, nr.143/02 del 12.2.2003: “…pur non potendosi escludere il cumulo di più licenze in capo ad uno stesso soggetto…la concessione di una nuova licenza,…tenuto, altresì, conto della delicatezza delle stesse, presuppone l’accertamento positivo dell’esistenza delle condizioni in capo al richiedente di seguire adeguatamente e responsabilmente dette attività.”). Particolare importanza riveste, poi, la valutazione della capacità professionale e direzionale dello stesso richiedente, intesa come capacità di svolgere le attività amministrative e di direzione dell’ente e di coordinare i suoi organi amministrativi e i suoi quadri direttivi.
Data: 03-10-2006